FAQ

Tutto quello che devi sapere.
1Come è strutturata una campagna di equity crowdfunding?

Per ogni campagna di equity crowdfunding vengono stabiliti diversi parametri:

  • l’investimento minimo o chip minimo: la somma minima da investire per acquistare un titolo di partecipazione e diventare socio
  • un obiettivo minimo di raccolta: in base a quanto stabilito dalla società offerente in sede di delibera di aumento di capitale è l’importo minimo di investimento per entrarne a far parte come nuovo socio.
  • un limite massimo di investimento che corrisponde all’obiettivo totale della campagna di raccolta per gli investitori professionali e al 95% di tale somma per le persone fisiche/giuridiche non investitori professionali
  • un percentuale di equity distribuita: cioè la percentuale di capitale sociale della società che viene distribuita tra gli investitori in percentuale alle somme dagli stessi investite
  • un arco di tempo durante il quale è possibile investire, che può essere esteso nel caso la startup o PMI ne faccia richiesta
  • il limite per l’aumento di capitale in caso overfunding, cioè il tetto massimo raggiungibile se la campagna dovesse oltrepassare l’obiettivo minimo di raccolta
2Come vengono selezionati i progetti?

Prima di avviare una campagna di equity crowdfunding, valutiamo i progetti che ci sono stati presentati e selezioniamo quelli che potrebbero essere maggiormente remunerativi per i potenziali investitori.

In primo luogo analizziamo l’idea imprenditoriale e le sue potenzialità di crescita e sviluppo. Richiediamo business plan e i bilanci se presenti. Guardiamo la composizione del team e valutiamo le competenze professionali dei vari componenti. Valutiamo, inoltre, la convenienza a ricorrere allo strumento dell’equity crowdfunding in relazione alla fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa proponente.

Superata la prima fase si procede ad una seconda che prevede call ed incontri di approfondimento per conoscere più nel dettaglio il progetto, i membri del team, le esigenze, il fabbisogno finanziario, la valutazione della società e le prospettive di crescita e sviluppo.

3Chi può investire sul portale?

Chiunque, persona fisica o giuridica, che voglia finanziare una startup innovativa o una PMI acquistandone una quota di partecipazione.

4Come si fa ad investire in equity crowdfunding?

In Italia l’equity crowdfunding è disciplinato a livello legislativo e regolamentato dalla Consob, l’organo che autorizza e controlla i portali che si occupano di raccolta di capitali online come il nostro. Per investire, quindi, devi prima registrarti sul portale e, una volta scelto un progetto, seguire la nostra procedura guidata.

5Che cos'è il percorso di investimento consapevole?

Il regolamento Consob prevede che prima di poter aderire alle offerte presentate sui portali di equity crowdfunding gli investitori non professionali (detti anche "retail") devono dare prova di:

  • aver preso visione delle informazioni di investor education presenti sul sito internet della Consob
  • aver risposto positivamente a un questionario sulle caratteristiche essenziali e i rischi principali connessi all'investimento in startup innovative o PMI
  • dichiarare di essere in grado di sostenere economicamente l'intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Per questo motivo prima di investire dovrai compilare un questionario on-line nel quale dovrai dimostrare di aver ben compreso le caratteristiche ed i rischi dell'investimento in startup o PMI innovative.

6Cosa significa investire in un progetto pubblicato sul portale?

Quando partecipi a una campagna di equity crowdfunding con il tuo investimento acquisti una quota di partecipazione alla startup o PMI che hai scelto. In questo modo diventi a tutti gli effetti socio dell’azienda con il diritto alla distribuzione dei dividendi futuri ed un ritorno sull’investimento in caso di vendita delle quote. Inoltre hai diritto di voto nelle assemblee dei soci e, se vuoi, puoi contribuire con la tua expertise professionale alla crescita dell’impresa.

7L’equity crowdfunding è una forma di investimento ad alto rischio?

Partecipando a una campagna di equity crowdfunding non stai acquistando un prodotto finanziario tradizionale, ma stai facendo un investimento che riguarda l’economia reale e in particolare lo sviluppo di un’impresa innovativa: si tratta quindi di un investimento ad alto rischio. L’impresa potrebbe non avere successo o comunque non produrre utili nell’immediato, per questo motivo devi tenere presente che:

  • potresti perdere l’intera cifra investita
  • aspetterai a lungo prima di avere un ritorno sul tuo investimento, soprattutto nel caso delle startup innovative per cui è fatto divieto di distribuzione degli utili fino a quando rimangono iscritte nel registro speciale presso la Camera di Commercio fino ad un massimo di 5 anni di attività
8Quali sono i benefici fiscali per chi investe in equity crowdfunding?

Il nuovo Decreto Rilancio, firmato in data 19 Maggio 2020, ha aumentato dal 30% al 50% la detrazione d’imposta per le persone fisiche che investono in startup fino ad un massimo di 100.000 € e PMI innovative fino ad un massimo di 300.000 € (in regime "de minimis"), purchè si mantenga l’investimento per almeno tre anni. Il beneficio deve essere richiesto dalla società offerente ed autorizzato sulla piattaforma informatica dedicata all'incentivo (circolare mise del 25 Febbraio 2021).

Superata la soglia dei 100.000 €, le persone fisiche potranno comunque continuare a beneficiare della detrazione fiscale del 30% per investimenti fino a 1.000.000 €.

Per le persone giuridiche rimane il beneficio fiscale al 30% di quanto investito fino ad un massimo di 1.800.000 €.

Ti consigliamo di rivolgerti sempre al tuo consulente fiscale per una corretta quantificazione delle agevolazioni che ti spettano.

9Come e quando posso trarre guadagno dal mio investimento?

L’equity crowdfunding è un investimento a lungo termine che avrà successo solo se le imprese che hai finanziato riusciranno a sviluppare il loro business e a renderlo profittevole. In tal caso puoi trarre beneficio dal tuo investimento in diversi modi.

  • Se hai investito in una startup innovativa, una volta cancellata la società dal registro speciale fino ad un massimo di 5 anni dalla costituzione della startup potrai partecipare alla divisione degli utili.
  • Se hai investito in una PMI, invece, gli utili potranno essere divisi fin da subito.

In entrambi i casi, se l’impresa viene acquistata potrai decidere di vendere la tua quota. Inoltre, puoi rivendere la tua quota in qualsiasi momento a un altro investitore privato. Ricorda però che, non esistendo un mercato secondario organizzato, rivendere un titolo acquistato tramite equity crowdfunding può risultare difficoltoso.

In quanto socio, infine, puoi partecipare attivamente alla vita della società: hai diritto di voto nelle assemblee, puoi esaminare e approvare i bilanci e, se vuoi, puoi mettere le tue competenze professionali a disposizione del team aziendale per aiutarli a sviluppare al meglio il proprio progetto.

10Quindi posso rivendere la mia quota?

Gli strumenti finanziari emessi dalle startup/ PMI innovative e sottoscritte tramite i portali di crowdfunding non possono essere negoziati nei mercati organizzati per tutto il periodo in cui la società può considerarsi “innovativa” (art. 25, comma 2, Decreto crescita bis). Al momento attuale, quindi, non esiste un mercato secondario organizzato sul quale è possibile scambiare i titoli acquistati, ma è comunque possibile la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi.

11Quali sono i rischi dell’investimento in startup innovative e PMI?

I principali rischi degli investimenti in equity crowdfunding sono:

Rischio d’impresa

L’investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali, perché per sua natura un progetto innovativo non ha precedenti su cui basarsi: potrebbe non essere apprezzata, capita o, magari, non funzionare sul mercato. Se decidi di investire in equity crowdfunding scegli solo progetti in cui credi, che stimolano i tuoi interessi e ti appassionano, progetti per cui sei disposto a rischiare di perdere anche tutto il capitale investito e soprattutto, impegna soltanto somme che puoi permetterti di perdere.

Mancanza iniziale di dividendi

Prima che una startup innovativa o una PMI da poco costituita inizi a produrre utili passerà del tempo: è normale e devi tenerne conto. Nel caso delle startup, inoltre, la legge vieta esplicitamente di dividere gli utili nei primi 5 anni di attività: sappi quindi che per avere un ritorno sul tuo investimento dovrai pazientare un po’.

Rischio di illiquidità

A differenza dei prodotti finanziari tradizionali, i titoli acquistati tramite l’equity crowdfunding non sono negoziabili nei cosiddetti mercati organizzati. Ciò significa che potrai comunque tentare di rivendere la tua quota ad altri investitori ma devi essere consapevole che liquidare questi titoli o comprenderne il valore effettivo può risultare difficoltoso.

12Quali diritti ho in quanto socio?

Dopo aver investito in startup innovative o PMI, in quanto socio di una società per azione avrai:

Diritto di voto

Potrai partecipare alle assemblee dei soci, votare le decisioni, esaminare e approvare i bilanci.

Diritto di recesso

Nel caso si verifichi un cambio di controllo societario ha diritto di recesso e di co-vendita delle tue quote.

Diritto di opzione

Se in seguito la società decidesse di avviare un ampliamento di capitale anche attraverso nuove campagne di crowdfunding, come socio puoi esercitare il diritto di opzione, cioè puoi sottoscrivere le nuove azioni o quote emesse dalla società. Il diritto di opzione serve a circoscrivere il rischio di diluizione, ossia il rischio che, essendo entrati nuovi soci, la quota acquistata inizialmente abbia un peso inferiore nel capitale societario complessivo.

13Cosa succede se una campagna non raggiunge l’obiettivo minimo?
Ti verrà restituita l’intera somma investita.
14Che cosa significa che una campagna va in overfunding?

Se il progetto raggiunge l’obiettivo minimo di raccolta entro il periodo prestabilito, la società può scegliere di continuare la campagna e raccogliere ulteriori fondi: in questo caso si parla di overfunding. Se hai investito in una campagna e questa decide di accettare ulteriori capitali (sempre entro il limite stabilito inizialmente) potrai eventualmente fare un nuovo investimento per aumentare la tua quota.

15Come calcolo la mia quota di partecipazione?

Le modalità di calcolo della quota di partecipazione acquistata mediante la sottoscrizione in una campagna di equity crowdfunding vengono sempre specificate nel Documento Informativo per l’ Investitore che illustra tutti i termini e le condizioni di una campagna di raccolta sul portale on line così come previsto dal vigente regolamento Consob.

16Se ho già investito in un progetto posso fare un nuovo investimento nello stesso progetto?

Assolutamente sì.

17Posso recedere da un investimento o revocarlo?

Si, il Regolamento Consob prevede che l’investitore abbia il diritto di:

  • Recedere, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine, senza alcuna spesa, semplicemente inviando una mail all'indirizzo recesso@nextequity.it
  • Revocare la sottoscrizione, entro 7 giorni da quando l'investitore è venuto a conoscenza di errori materiali o nuove informazioni significativamente diverse rispetto a quelle che lo avevano indotto ad aderire all'offerta. Anche in tal caso potrà avvalersi di tale diritto senza spese, solamente inviando una mail all'indirizzo revoca@nextequity.it. In tal caso le somme eventualmente versate verranno restituite a mezzo bonifico bancario.
18Qual è il ruolo di MF NextEquity nel processo di investimento?

Come ogni altro gestore autorizzato dalla Consob a svolgere attività di equity crowdfunding, non possiamo detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né possiamo eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul portale, ma dobbiamo trasmetterli esclusivamente a banche o alle imprese di investimento autorizzate, che si occuperanno invece di curare il perfezionamento degli stessi raccogliendo le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente e tenendolo informato sui relativi esiti.

Pertanto, al momento della sottoscrizione, il rapporto finanziario si instaura esclusivamente tra l'investitore e la startup o PMI offerente, attraverso una banca o una impresa di investimento autorizzata.

19Cosa s’intende per investitori professionali?

Secondo l'art. 24 comma 2 e 2-bis del Regolamento Consob, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, è necessario che una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti da ogni startup o PMI sia stata sottoscritta da:

  • Investitori professionali (definiti dall'art. 2 comma 1 lettera j del Regolamento Consob)
  • Fondazioni bancarie
  • Incubatori di startup innovative
  • Investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a € 500.000, in possesso dei requisiti di onorabilità e di almeno uno dei seguenti requisiti:
    • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in startup innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a € 15.000;
    • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.
20Cosa s’intende per intestazione fiduciaria?

Secondo l’art. 4 comma 10 lettera c-ter del Decreto Legislativo 24 Gennaio 2015 n.3, la sottoscrizione o l'acquisto delle quote offerte sul portale possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari abilitati.

In questo modo gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite il portale.

Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi.

L'adesione all'offerta, in caso questa vada a buon fine e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo, comporta il contestuale ed obbligatorio conferimento di mandato all’intermediario incaricato affinché il medesimo:

  • Effettui l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
  • Rilasci, a richiesta del sottoscrittore o dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote. Tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all’acquirente, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
  • Consenta ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote: l’alienazione avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario (evitando di ricorrere ad un atto notarile);
  • Accordi ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una startup innovativa gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti direttamente agli stessi.

21MF NextEquity è affidabile? Quali obblighi ha nei miei confronti?

MF Next Equity si impegna a rendere disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

MF Next Equity assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.

MF Next Equity assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

22Quali sono le nostre raccomandazioni?
  • Investi solo le somme per le quali si è in grado di sostenere anche la perdita totale.
  • Diversifica il tuo portafoglio investimenti inserendo anche titoli più facilmente liquidabili
  • Prima di effettuare l'investimento considera attentamente le tue esigenze e capacità finanziarie e confrontati con un consulente se lo ritieni necessario.
  • Poniti un obiettivo di medio-lungo periodo prima di vedere i benefici economici dell'Investimento in tale tipo di attività.
1Quali sono i soggetti autorizzati a ricorrere all'equity crowdfunding?

Secondo il Regolamento Consob, possono ricorrere alla raccolta di capitale di rischio tramite equity crowdfunding:

  • Le startup innovative
  • Le PMI
  • Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI;
  • Le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI.
2Qual è la definizione di startup innovativa?

Non ogni impresa di nuova costituzione è definibile "Startup Innovativa", ma soltanto quelle che fanno innovazione, in qualsiasi settore dell 'intero mondo produttivo: tecnologie, telecomunicazioni, informazione, manifattura, servizi, artigianato.

La startup innovativa, secondo il Decreto Crescita bis, poi convertito nella Legge n. 221/2012, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che è in possesso dei seguenti requisiti:

  • Nuova costituzione (o comunque costituita da meno di 5 anni);
  • Sede principale in Italia (o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia);
  • Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • Non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • Oggetto sociale (esclusivo o prevalente): sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Non costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • Il contenuto innovativo è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
    1. Il 15% del maggior valore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
    2. La forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
    3. L'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure di programma per elaboratore originario registrato.

Regime di pubblicità: le startup innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.

3Quali sono le agevolazioni a favore delle startup innovative?

Le seguenti misure di agevolazione si applicano in favore delle startup innovative per cinque anni a partire dalla loro data di costituzione:

  • Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita;
  • Esonero dai diritti camerali e imposte di bollo;
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Le startup innovative costituite in forma di s.r.l. possono:
    • Creare categorie di quote dotate di particolari diritti;
    • Effettuare operazioni sulle proprie quote;
    • Emettere strumenti finanziari partecipativi;
    • Offrire al pubblico quote di capitale.
  • Facilitazioni nel ripianamento delle perdite;
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA;
  • Disciplina del lavoro tagliata su misura;
  • Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile;
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (stock option, work for equity);
  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative;
  • Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding;
  • Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
  • Servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE;
  • Fail-fast: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività.

Per ulteriori dettagli clicca qui.

4Qual è la definizione di PMI innovativa?

La Piccola e Media Impresa innovativa è un’impresa che impiega meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, e che rispetta i seguenti requisiti:

  • È costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • Ha sede principale in Italia (o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia);
  • Dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • Le proprie azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • Non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
  • Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
    1. Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
    2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari ad 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
    3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad una programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Regime di pubblicità: per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.

Per ulteriori dettagli clicca qui.

5Qauli sono le agevolazioni a favore delle PMI innovative?

Le PMI innovative, purché mantengano i requisiti di legge, possono fruire dei seguenti benefici senza limiti di tempo:

  • Esonero dall’imposta di bollo;
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Le PMI innovative costituite in forma di s.r.l. possono:
    • Creare categorie di quote dotate di particolari diritti;
    • Effettuare operazioni sulle proprie quote;
    • Emettere strumenti finanziari partecipativi;
    • Offrire al pubblico quote di capitale.
  • Facilitazioni nel ripianamento delle perdite;
  • Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo;
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
  • Incentivi fiscali per investimenti nel capitale di rischio di PMI innovative * ;
  • Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding;
  • Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
  • Servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle PMI innovative da parte dell'Agenzia ICE;

* Questa misura, al momento non ancora fruibile, diventerà operativa non appena sarà emanato l'apposito decreto interministeriale, soggetto a notifica europea per la verifica di conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

6Qual è la definizione di OICR e di società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI?

Si definisce Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) l’organismo il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni. Tale patrimonio viene poi investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, nell’interesse degli investitori e sulla base di una politica d’investimento predeterminata. Possono ricorrere all’equity crowdfunding gli OICR che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative e/o PMI di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari.

Per società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative e/o PMI di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.

7Qual è la definizione di PMI?

La disciplina europea definisce PMI l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso a tutte le PMI la possibilità di ricorrere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali online.

8Cosa deve fare una startup o PMI che intende ricorrere al crowdfunding?

Una volta che la startup o la PMI ha valutato la convenienza di ricorrere all'equity crowdfunding deve ...

Prima di presentare l'offerta:

  • Apportare, se necessario, delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto per prevedere il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni; deve inoltre provvedere alla pubblicazione nel suo sito dei patti parasociali, se esistenti.
  • L'organo amministrativo deve aver provveduto a deliberare un aumento del capitale sociale.
  • Predisporre la documentazione necessaria per proporre la propria offerta (es. business plan, presentazione del team, documento informativo oltre ad eventuali video, foto).

Durante la fase di offerta:

  • Creare interesse intorno all'iniziativa proposta.
  • Tenere aggiornate e corrette le informazioni e la documentazione fornite.
  • Dialogare con gli investitori ed i potenziali sottoscrittori.

L'offerta presentata sul portale sarà perfezionata solo se sarà stato sottoscritto tutto l'ammontare degli strumenti finanziari offerti e se almeno il 5% di essi sarà stato sottoscritto da investitori professionali, da fondazioni bancarie o da incubatori certificati.

In caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi già versati a titolo di sottoscrizione rientrano nella piena disponibilità degli investitori. Quest'ultimi non potranno reclamare alcuna forma di interessi visto che il conto corrente indisponibile sul quale viene costituita la provvista è infruttifero.

Successivamente alla fase di offerta deve:

  • Riorganizzarsi in vista dell'aumentato capitale sociale e del numero di soci.
  • Avviare il progetto secondo i tempi e le modalità comunicate in sede di offerta.
  • Informare periodicamente i soci e tenere aggiornate, attraverso il proprio sito internet, le informazioni richieste dall'art. 25, commi 11 e 12 del decreto crescita bis (solo per le startup).
Entrata in vigore Regolamento Europeo

Gentile utente,

Dall'11 novembre 2023, possono operare in Italia esclusivamente i gestori di portali di crowdfunding che hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento (EU)2020/1503 del 7 ottobre 2020 e sono iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 14 del medesimo Regolamento, tenuto dall'ESMA.

MF NextEquity Crowdfunding ha già avviato la procedura di iscrizione nel nuovo registro, ma sino al suo completamento non sarà possibile avviare nuove campagne

Il team di MF NextEquity è a tua disposizione per ogni chiarimento o informazione risultasse utile.

A presto!