Per ogni campagna di equity crowdfunding vengono stabiliti diversi parametri:
Prima di avviare una campagna di equity crowdfunding, valutiamo i progetti che ci sono stati presentati e selezioniamo quelli che potrebbero essere maggiormente remunerativi per i potenziali investitori.
In primo luogo analizziamo l’idea imprenditoriale e le sue potenzialità di crescita e sviluppo. Richiediamo business plan e i bilanci se presenti. Guardiamo la composizione del team e valutiamo le competenze professionali dei vari componenti. Valutiamo, inoltre, la convenienza a ricorrere allo strumento dell’equity crowdfunding in relazione alla fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa proponente.
Superata la prima fase si procede ad una seconda che prevede call ed incontri di approfondimento per conoscere più nel dettaglio il progetto, i membri del team, le esigenze, il fabbisogno finanziario, la valutazione della società e le prospettive di crescita e sviluppo.
Chiunque, persona fisica o giuridica, che voglia finanziare una startup innovativa o una PMI acquistandone una quota di partecipazione.
In Italia l’equity crowdfunding è disciplinato a livello legislativo e regolamentato dalla Consob, l’organo che autorizza e controlla i portali che si occupano di raccolta di capitali online come il nostro. Per investire, quindi, devi prima registrarti sul portale e, una volta scelto un progetto, seguire la nostra procedura guidata.
Il regolamento Consob prevede che prima di poter aderire alle offerte presentate sui portali di equity crowdfunding gli investitori non professionali (detti anche "retail") devono dare prova di:
Per questo motivo prima di investire dovrai compilare un questionario on-line nel quale dovrai dimostrare di aver ben compreso le caratteristiche ed i rischi dell'investimento in startup o PMI innovative.
Quando partecipi a una campagna di equity crowdfunding con il tuo investimento acquisti una quota di partecipazione alla startup o PMI che hai scelto. In questo modo diventi a tutti gli effetti socio dell’azienda con il diritto alla distribuzione dei dividendi futuri ed un ritorno sull’investimento in caso di vendita delle quote. Inoltre hai diritto di voto nelle assemblee dei soci e, se vuoi, puoi contribuire con la tua expertise professionale alla crescita dell’impresa.
Partecipando a una campagna di equity crowdfunding non stai acquistando un prodotto finanziario tradizionale, ma stai facendo un investimento che riguarda l’economia reale e in particolare lo sviluppo di un’impresa innovativa: si tratta quindi di un investimento ad alto rischio. L’impresa potrebbe non avere successo o comunque non produrre utili nell’immediato, per questo motivo devi tenere presente che:
Il nuovo Decreto Rilancio, firmato in data 19 Maggio 2020, ha aumentato dal 30% al 50% la detrazione d’imposta per le persone fisiche che investono in startup fino ad un massimo di 100.000 € e PMI innovative fino ad un massimo di 300.000 € (in regime "de minimis"), purchè si mantenga l’investimento per almeno tre anni. Il beneficio deve essere richiesto dalla società offerente ed autorizzato sulla piattaforma informatica dedicata all'incentivo (circolare mise del 25 Febbraio 2021).
Superata la soglia dei 100.000 €, le persone fisiche potranno comunque continuare a beneficiare della detrazione fiscale del 30% per investimenti fino a 1.000.000 €.
Per le persone giuridiche rimane il beneficio fiscale al 30% di quanto investito fino ad un massimo di 1.800.000 €.
Ti consigliamo di rivolgerti sempre al tuo consulente fiscale per una corretta quantificazione delle agevolazioni che ti spettano.
L’equity crowdfunding è un investimento a lungo termine che avrà successo solo se le imprese che hai finanziato riusciranno a sviluppare il loro business e a renderlo profittevole. In tal caso puoi trarre beneficio dal tuo investimento in diversi modi.
In entrambi i casi, se l’impresa viene acquistata potrai decidere di vendere la tua quota. Inoltre, puoi rivendere la tua quota in qualsiasi momento a un altro investitore privato. Ricorda però che, non esistendo un mercato secondario organizzato, rivendere un titolo acquistato tramite equity crowdfunding può risultare difficoltoso.
In quanto socio, infine, puoi partecipare attivamente alla vita della società: hai diritto di voto nelle assemblee, puoi esaminare e approvare i bilanci e, se vuoi, puoi mettere le tue competenze professionali a disposizione del team aziendale per aiutarli a sviluppare al meglio il proprio progetto.
Gli strumenti finanziari emessi dalle startup/ PMI innovative e sottoscritte tramite i portali di crowdfunding non possono essere negoziati nei mercati organizzati per tutto il periodo in cui la società può considerarsi “innovativa” (art. 25, comma 2, Decreto crescita bis). Al momento attuale, quindi, non esiste un mercato secondario organizzato sul quale è possibile scambiare i titoli acquistati, ma è comunque possibile la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi.
I principali rischi degli investimenti in equity crowdfunding sono:
Rischio d’impresa
L’investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali, perché per sua natura un progetto innovativo non ha precedenti su cui basarsi: potrebbe non essere apprezzata, capita o, magari, non funzionare sul mercato. Se decidi di investire in equity crowdfunding scegli solo progetti in cui credi, che stimolano i tuoi interessi e ti appassionano, progetti per cui sei disposto a rischiare di perdere anche tutto il capitale investito e soprattutto, impegna soltanto somme che puoi permetterti di perdere.
Mancanza iniziale di dividendi
Prima che una startup innovativa o una PMI da poco costituita inizi a produrre utili passerà del tempo: è normale e devi tenerne conto. Nel caso delle startup, inoltre, la legge vieta esplicitamente di dividere gli utili nei primi 5 anni di attività: sappi quindi che per avere un ritorno sul tuo investimento dovrai pazientare un po’.
Rischio di illiquidità
A differenza dei prodotti finanziari tradizionali, i titoli acquistati tramite l’equity crowdfunding non sono negoziabili nei cosiddetti mercati organizzati. Ciò significa che potrai comunque tentare di rivendere la tua quota ad altri investitori ma devi essere consapevole che liquidare questi titoli o comprenderne il valore effettivo può risultare difficoltoso.
Dopo aver investito in startup innovative o PMI, in quanto socio di una società per azione avrai:
Diritto di voto
Potrai partecipare alle assemblee dei soci, votare le decisioni, esaminare e approvare i bilanci.
Diritto di recesso
Nel caso si verifichi un cambio di controllo societario ha diritto di recesso e di co-vendita delle tue quote.
Diritto di opzione
Se in seguito la società decidesse di avviare un ampliamento di capitale anche attraverso nuove campagne di crowdfunding, come socio puoi esercitare il diritto di opzione, cioè puoi sottoscrivere le nuove azioni o quote emesse dalla società. Il diritto di opzione serve a circoscrivere il rischio di diluizione, ossia il rischio che, essendo entrati nuovi soci, la quota acquistata inizialmente abbia un peso inferiore nel capitale societario complessivo.
Se il progetto raggiunge l’obiettivo minimo di raccolta entro il periodo prestabilito, la società può scegliere di continuare la campagna e raccogliere ulteriori fondi: in questo caso si parla di overfunding. Se hai investito in una campagna e questa decide di accettare ulteriori capitali (sempre entro il limite stabilito inizialmente) potrai eventualmente fare un nuovo investimento per aumentare la tua quota.
Le modalità di calcolo della quota di partecipazione acquistata mediante la sottoscrizione in una campagna di equity crowdfunding vengono sempre specificate nel Documento Informativo per l’ Investitore che illustra tutti i termini e le condizioni di una campagna di raccolta sul portale on line così come previsto dal vigente regolamento Consob.
Assolutamente sì.
Si, il Regolamento Consob prevede che l’investitore abbia il diritto di:
Come ogni altro gestore autorizzato dalla Consob a svolgere attività di equity crowdfunding, non possiamo detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né possiamo eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul portale, ma dobbiamo trasmetterli esclusivamente a banche o alle imprese di investimento autorizzate, che si occuperanno invece di curare il perfezionamento degli stessi raccogliendo le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente e tenendolo informato sui relativi esiti.
Pertanto, al momento della sottoscrizione, il rapporto finanziario si instaura esclusivamente tra l'investitore e la startup o PMI offerente, attraverso una banca o una impresa di investimento autorizzata.
Secondo l'art. 24 comma 2 e 2-bis del Regolamento Consob, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, è necessario che una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti da ogni startup o PMI sia stata sottoscritta da:
Secondo l’art. 4 comma 10 lettera c-ter del Decreto Legislativo 24 Gennaio 2015 n.3, la sottoscrizione o l'acquisto delle quote offerte sul portale possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari abilitati.
In questo modo gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite il portale.
Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi.
L'adesione all'offerta, in caso questa vada a buon fine e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo, comporta il contestuale ed obbligatorio conferimento di mandato all’intermediario incaricato affinché il medesimo:
Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una startup innovativa gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti direttamente agli stessi.
MF Next Equity si impegna a rendere disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
MF Next Equity assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
MF Next Equity assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.
Secondo il Regolamento Consob, possono ricorrere alla raccolta di capitale di rischio tramite equity crowdfunding:
Non ogni impresa di nuova costituzione è definibile "Startup Innovativa", ma soltanto quelle che fanno innovazione, in qualsiasi settore dell 'intero mondo produttivo: tecnologie, telecomunicazioni, informazione, manifattura, servizi, artigianato.
La startup innovativa, secondo il Decreto Crescita bis, poi convertito nella Legge n. 221/2012, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che è in possesso dei seguenti requisiti:
Regime di pubblicità: le startup innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.
Le seguenti misure di agevolazione si applicano in favore delle startup innovative per cinque anni a partire dalla loro data di costituzione:
Per ulteriori dettagli clicca qui.
La Piccola e Media Impresa innovativa è un’impresa che impiega meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, e che rispetta i seguenti requisiti:
Regime di pubblicità: per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.
Per ulteriori dettagli clicca qui.
Le PMI innovative, purché mantengano i requisiti di legge, possono fruire dei seguenti benefici senza limiti di tempo:
* Questa misura, al momento non ancora fruibile, diventerà operativa non appena sarà emanato l'apposito decreto interministeriale, soggetto a notifica europea per la verifica di conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Si definisce Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) l’organismo il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni. Tale patrimonio viene poi investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, nell’interesse degli investitori e sulla base di una politica d’investimento predeterminata. Possono ricorrere all’equity crowdfunding gli OICR che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative e/o PMI di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari.
Per società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative e/o PMI di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.
La disciplina europea definisce PMI l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso a tutte le PMI la possibilità di ricorrere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali online.
Una volta che la startup o la PMI ha valutato la convenienza di ricorrere all'equity crowdfunding deve ...
Prima di presentare l'offerta:
Durante la fase di offerta:
L'offerta presentata sul portale sarà perfezionata solo se sarà stato sottoscritto tutto l'ammontare degli strumenti finanziari offerti e se almeno il 5% di essi sarà stato sottoscritto da investitori professionali, da fondazioni bancarie o da incubatori certificati.
In caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi già versati a titolo di sottoscrizione rientrano nella piena disponibilità degli investitori. Quest'ultimi non potranno reclamare alcuna forma di interessi visto che il conto corrente indisponibile sul quale viene costituita la provvista è infruttifero.
Successivamente alla fase di offerta deve:
Gentile utente,
Dall'11 novembre 2023, possono operare in Italia esclusivamente i gestori di portali di crowdfunding che hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento (EU)2020/1503 del 7 ottobre 2020 e sono iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 14 del medesimo Regolamento, tenuto dall'ESMA.
MF NextEquity Crowdfunding ha già avviato la procedura di iscrizione nel nuovo registro, ma sino al suo completamento non sarà possibile avviare nuove campagne
Il team di MF NextEquity è a tua disposizione per ogni chiarimento o informazione risultasse utile.
A presto!